Le ultime novità contenute dal decreto – di Marco Vantini Differimento rate, proroga rottamazione e stralcio, rateazione: fate grande attenzione

Lo scorso 15 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto fiscale contenente alcune norme volte a tutelare i contribuenti maggiormente in difficoltà, in considerazione degli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19: più tempo per pagare le cartelle di pagamento notificate fra settembre e dicembre 2021, proroga a fine novembre per la riammissione a Rottamazione e Saldo e stralcio, allungamento dei termini delle rateazioni scadute.
Differimento rate definizione agevolata: le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 possono essere saldate entro 150 giorni (il termine ordinario sarebbe invece di 60 giorni, che torna ad applicarsi dal primo gennaio 2022). Viene quindi introdotta una nuova flessibilità in fase di ripresa delle attività di riscossione, dopo lo stop di un anno e mezzo previsto dai provvedimenti anti Covid. I nuovi termini per adempiere riguardano esclusivamente le nuove cartelle esattoriali. In altri termini, non sono comprese le cartelle precedentemente notificati e rimasti sospesi a causa dello stop alla riscossione, che andavano saldate entro lo scorso 30 settembre. Fino allo scadere del termine dei 150 giorni non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.
Proroga Rottamazione-ter e Saldo e stralcio: viene sostanzialmente allungato il periodo in cui i contribuenti possono continuare a beneficiare della definizione agevolata se erano in regola con le rate 2019 della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, ma poi non hanno saldato il dovuto per il 2020 e 2021.
Hanno tempo fino al 30 novembre per pagare le rate arretrate 2020 e di quelle scadute dal 28 febbraio al 31 luglio 2021. Si tratta in sostanza di una riapertura di termini, che in base alle regole precedenti erano già scaduti.
Rateazione: i contribuenti con piani di rateazione con l’Agente della riscossione in essere all’8 marzo 2020, quindi rimasti bloccati durante lo stop alla riscossione, decadono dopo il mancato pagamento di 18 rate invece delle attuali 10. Anche in questo caso, dunque, viene introdotta una maggior flessibilità nei confronti del contribuente: coloro che erano decaduti dai piani di rateazione sono automaticamente riammessi, il termine di pagamento delle rate sospese durante il Covid è prorogato al prossimo 31 ottobre. Restano comunque validi atti, provvedimenti e adempimenti svolti dall’agente della riscossione
nel periodo dal 1° ottobre alla data di entrata in vigore del decreto, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla loro base; restano acquisiti anche gli interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive già corrisposti.
Nel decreto sono inserite anche altre misure, quali il rifinanziamento per il 2021 con 100 milioni di euro del fondo ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni; il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia; la possibilità per i lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni di astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio per tutta o in parte la durata dell’infezione o per la quarantena disposta dalle autorità competenti

*presidente Solori