Via al Superbonus col… freno a mano – di Marco Vantini Il decreto antifrodi, infatti, si è reso necessario dopo la scoperta di troppi “giri strani”

Dopo molti mesi di attesa per riunire le assemblee dei vari condomini e convincere i vari proprietari, effettuare gli accessi agli atti presso gli uffici edilizia dei vari Comuni, eseguire gli studi di fattibilità da parte dei tecnici incaricati, richiedere i preventivi a professionisti ed artigiani, redigere e presentare i progetti agli uffici comunali, finalmente sembravano essere partiti in un certo numero i cantieri edili che potevano usufruire del Superbonus 110%.
Ma nemmeno il tempo di iniziare che il legislatore ha ben pensato di frenare l’euforia generata dagli importanti risparmi d’imposta: dapprima inserendo delle novità (negative) nel disegno di Legge di Bilancio 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri nelle scorse settimane; successivamente andando a varare nei giorni scorsi un decreto legge d’urgenza denominato “Decreto anti frodi”. Ma mentre il DDL di Bilancio 2022 sarà all’esame del Parlamento nei prossimi giorni il decreto anti frodi è già entrato in vigore (D.L. 11.11.2021, n. 157).
Nei giorni scorsi, infatti, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha reso pubblico che da quando è stata attivata la piattaforma informatica per la cessione e lo sconto in fattura dei bonus edilizi circa un anno fa, si sono registrati scambi per circa 19,3 miliardi di euro, di cui 6,5 miliardi per cessioni e sconti in fattura legati agli interventi del 110% e i restanti 12,7 miliardi per tutti gli altri sconti edilizi. Tra questi, però, sono state scovate frodi per circa 950 milioni: crediti inesistenti soprattutto riferiti a interventi edilizi non effettuati o fittiziamente realizzati in favore di persone inconsapevoli e di fatto creati dal nulla ma monetizzati da strutturate organizzazioni fraudolente.
Estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità.
Con il nuovo “decreto anti frode” per beneficiare del superbonus il visto di conformità diviene necessario, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.
L’obbligo del visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie per le quali è prevista la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura: diviene quindi necessario anche per bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Viene inoltre estesa l’asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati a tutte le agevolazioni edilizie: questo però soltanto in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell’agevolazione con la detrazione in dichiarazione.
Effettuazione di controlli preventivi nei casi “a rischio”. L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, potrà sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio. La sospensione è finalizzata all’effettuazione di un controllo preventivo: nel caso in cui siano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata, in caso contrario produce gli effetti previsti.
Un sicuro effetto immediato di questo nuovo decreto è che pagamenti e cessioni di crediti programmati per i prossimi giorni saranno messi in stand by per capire come muoversi, con effetti negativi immediati per tutti.
*presidente Solori