Buon vicinato, ma senza ronde. La Giunta comunale ha approvato le modifiche del protocollo Precisate le regole: i cittadini dovranno costituirsi in gruppi e inviare le segnalazioni, in base a un elenco, alla Polizia locale che deciderà poi i modi dell’intervento. Vietate le divise, le uniformi, le pattuglie e ogni forma di ronde di quartiere

La Giunta comunale ha approvato il nuovo protocollo d’intesa con la Prefettura, rivisto con alcune integrazioni, sul controllo di vicinato, nuovo struento per aumentare la sicurezza soprattutto nei quartieri: i cittadini infatti potranno essere parte attiva nelle segnalazioni di movimenti sospetti, vandalismi, emergenze.
Come ha spiegato l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi “con il il progetto di controllo del vicinato ognuno potrà accedere a un canale preferenziale, gestito da referenti di zona, per segnalare qualsiasi criticità nel territorio dove abita. Abbiamo sistemato alcuni punti dell’accordo, ora si può partire”.
Che cosa prevede questo protocollo che tante perplessità aveva suscitato nella maggioranza di centrosinistra che sostiene Tommasi? Premesso che “la sicurezza urbana è una condizione imprescindibile per la convivenza civile, lo sviluppo sociale ed economico”, nel protocollo sono state inserite alcune precisazioni molto importanti che si possono così sintetizzare: segnalazioni sì, ma ronde e pattuglie no.
E’ vietato infatti ai cittadini di organizzarsi in ronde. L’articolo 3 recita testualmente: “E’ severamente vietata qualsiasi iniziativa personale ovvero qualunque forma, individuale o collettiva, di pattugliaento del territorio”.
Come funzionerà allora questo controllo di vicinato?
L’articolo 2 spiega che la Polizia Locale del comandante Altamura individuerà al proprio interno un Referente Diretto di progetto il quale manterrà i rapporti con i Coordinatori dei Gruppi di vicinato e riceverà le segnalazioni per poi intervenire direttamente o smistarle alle Forze di polizia di competenza (Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza).
L’articolo 3 spiega che l’attività di controllo del vicinato viene svolta da gruppi di cittadini nel cui ambito saranno individuati dei coordinatori, svolgendo un’attività di controllo che dovrà consistere nella “mera osservazione di fatti e circostanze che accadono nella propria zona di residenza”.
I Coordinatori dei Gruppi quindi verranno formati allo scopo e avranno l’incarico di informare il Referente Diretto che valuterà l’indice di pericolo delle segnalazioni.
Ma nello specifico che cosa potranno segnalare i Coordinatori dei Gruppi di controllo di vicinato? L’articolo 4 specifica puntualmente la casistica per evitare eccessi o iniziative fuorvianti e pericolose.
Ecco che cosa dovranno riguardare le segnalazioni: presenza o eventuale fuga sospetta di mezzi di trasporto o persone palesemente sospetti. E poi sospetti fenomeni di bullismo, episodi di spaccio di sostanze stupefacenti; situazioni significative di degrado urbano, disagio sociale, disturbo al riposo; atti vandalici, persone in stato confusionale o in evidente difficoltà; utilizzi indebiti di spazi pubblici.
Tra i casi da segnalare, le interruzioni dei servizi di fornitura di energia, la presenza in luogo pubblico di auto, moto o bici che si sspettano rubate; la presenza di ostacoli pericolosi sulle vie di comunicazione; malfunzionamenti o esigenze di manutenzione dell’illuminazione pubblica, delle recinzioni di aree verdi e parchi e loro arredi (panchine, giochi e altro).
Questa attività verrà anche presa in considerazione ed esaminata nelle riunioni periodiche del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si tiene in Prefettura e ora il Comune partirà con la pubblicizzazione dell’iniziativa nei quartieri per sensibilizzare i cittadini per la sperimentazione del progetto e la creazione di una rete di informazioni.
Il Comune dovrà anche vigilare affinché questi Gruppi di controllo limitino il proprio intervento a un’attività di mera osservazione, senza incaute iniziative personali e non organizzino forme di pattugliamento del territorio. Ed è anche assolutamente vietato dall’articolo 7 l’utilizzo di “uniformi, emblemi, simboli o denominazioni riconducibili a Corpi di polizia statali e locali, Forze armate, o riferimenti a partiti e movimenti politici o sponsorizzarioni private.