All’ex BAM, “Nessuna sospensione” Solo la censura relativa al rispetto delle altezze per il giudice del TAR necessita di un approfondimento

Continua la battaglia legale condotta dal Comitato A.S.M.A. contro il Comune di Verona e il G.I.C. Gruppo Italiano Costru­zioni relativamente alla pratica edilizia per la nuova costruzione tra via Mameli, via Cavalcaselle e via Failoni, l’ex BAM. Il TAR del Veneto (seconda sezione) ha accolto la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito che si terrà il 22 ottobre prossimo. Di mezzo ci sono i cinque motivi che il Comitato ha elencato nel suo ricorso. Di questi il primo, il secondo, parte del terzo e il quinto sono stati ritenuti insussistenti; anche il quarto, a un primo esame, è apparso infondato. Resta però vivo il terzo motivo, nella parte in cui censura il permesso di costruire per violazione della disciplina delle distanze dettata dal PUA. Questa parte, scrivono i giudici, necessita di approfondimento in sede di merito, avendo il Comune dedotto che le distanze di progetto sono state commisurate all’altezza dell’edificio più alto insistente all’interno del PUA, mentre le NTA del piano attuativo prevedono che le distanze con gli edifici esterni al PUA siano calcolate in base all’altezza dell’edificio più alto tra quelli frontistanti e che, allo stato, non è stata versata agli atti la documentazione necessaria a verificare il rispetto di tale condizione. Per il TAR anche la censura relativa al rispetto dele altezze necessita di approfondimento nel merito. “Il pregiudizio lamentato può essere dunque soddisfatto con una fissazione sollecita”, che si terrà appunto tra dieci mesi.
Tutto questo lo ricordiamo aveva fatto esultare il consigliere comunale di Verona e Sinisra in Comune Michele Bertucco. “Ciò dovrebbe far riflettere l’amministrazione comunale – aveva detto – che ha sempre dato per spacciata e perdente la battaglia ingaggiata dai cittadini di Ponte Crencano sostenendo che ormai non c’era più niente da fare.
Di diverso avviso i legali del GIC secondo i quali “l’articolata presa di posizione del TAR Veneto ha evidenziato l’evidente infondatezza e l’inammissibilità della pressocchè totalità dei motivi fatti valere dal Comitato ASMA, rilevando unicamente l’esigenza di una integrazione documentale per una parte minoritaria di essi, integrazione che dovrà avvenire entro il citato termine del 22 ottobre, ma senza che vi sia stato alcun riconoscimento del loro fondamento”.
In questa ipotesi la tutela cautelare non comporta affatto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. “La lettura dell’ordinanza – scrivono – non consente alcun margine di incertezza e ogni diversa interpretazione è infondata e strumentale. Conse­guentemente GIC Srl conferma che ha facoltà di procedere ai lavori in corso, nei termini inizalmente programmati”.