Autocertificazione sempre. E un documento d’identità Dal 4 maggio ci si potrà muovere di più, ma senza...amnesie

Dal 4 maggio ci si potrà spostare con più facilità. Ad allargare le maglie dei movimenti consentiti all’interno del comune e della regione in cui ci si
trova è la possibilità di far visita ai propri congiunti, motivo che viene ricompreso tra quelli considerati necessari. Si potranno così andare a trovare i figli, anche maggiorenni, i nonni, gli zii, il coniuge, i cugini e i loro figli. Via libera anche alle visite a cognati, suoceri, fratelli, sorelle e, stando all’interpretazione più ampia, anche a fidanzati stabili coi quali prima della pandemia si aveva una convivenza o, in alternativa, una comunanza di vita e di affetti caratterizzata da una mutua assistenza materiale e morale. Difficile, in quest’ultimo caso, dimostrare il “progetto di vita” che giustifica lo spostamento dal partner.

Da avere sempre con sé
Sarà sempre necessario portare con sé l’autocertificazione ed eventuali documenti utili. Va ricordato che in assenza del documento sarà applicabile la sanzione amministrativa da 280 a 3.000 euro.

Visite agli amici vietate
Non ci si può spostare, in ogni caso, per andare a trovare gli amici. Anche quando le visite ai congiunti sono consentite occorrerà rispettare all’interno dell’abitazione le distanze di almeno un metro oltre a indossare le mascherine di protezione. I vigili e gli agenti accertatori in generale non possono effettuare ispezioni all’interno delle case perché si tratterebbe di violazioni amministrative. Lo prevede espressamente l’articolo 13 della legge 689/81, ma il buon senso impone in questa delicata fase l’osservanza delle misure cautelari indicate.

Gli spostamenti fuori regione
Ci si potrà spostare da una regione all’altra, oltre che per motivi di salute, di lavoro o di assoluta urgenza anche per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sul concetto di domicilio e abitazione si concentrano i primi dubbi interpretativi.
In attesa dei chiarimenti delle apposite faq della Presidenza del Consiglio dei ministri, per domicilio si intende, in base all’articolo 43 del Codice civile, il luogo in cui si concentrano la vita e gli interessi personali che spesso coincide con la città in cui si lavora, anche se al momento l’attività è sospesa. Si potrà rientrare quindi in una casa presa in affitto nella quale non si è fissato la residenza, oppure in un appartamento condiviso con altri inquilini. Gli studenti potranno tornare al loro domicilio, anche se l’università è chiusa.
Si dovranno sempre dimostrare le ragioni dello spostamento, allegando ad esempio all’autocertificazione un contratto di affitto o le dichiarazioni sottoscritte dagli altri inquilini.

Seconde case
Il concetto di abitazione è invece da considerarsi residuale, trattandosi del luogo in cui si trova l’immobile in cui si vive abitualmente pur non avendone la proprietà.
Lo si trova in ambito successorio con riferimento al diritto del coniuge superstite sulla casa coniugale oppure in caso di separazione e divorzio.