La Giunta ha approvato le modifiche all’articolo 21 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), introducendo una dilazione dei termini a favore delle attività economiche cittadine. Le nuove disposizioni avranno efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026. “Ci auguriamo – commenta l’assessora al Commercio e alle Attività produttive, Alessia Rotta – che questo possa rappresentare un giusto contributo ad alleviare i disagi subiti”.
La modifica principale riguarda il termine entro cui le utenze non domestiche possono presentare la domanda di riduzione della parte variabile della tassa, riconosciuta alle attività che dimostrano di aver avviato al riciclo una quota della propria produzione di rifiuti. Il termine, fissato finora al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, con possibilità di integrare la documentazione entro il 30 aprile a pena di decadenza, viene ora spostato al 30 giugno, restando invariata la scadenza di aprile per il completamento della documentazione. Il Comune ha ritenuto il vecchio termine penalizzante per le imprese che, per vari motivi, non sono ancora in possesso in tempo utile dei formulari che attestano la percentuale di raccolta differenziata effettuata.
“Le modifiche apportate al regolamento sulla TARI – spiega l’assessore ai Tributi, Michele Bertucco – consentono alle aziende che riducono la produzione di rifiuti e aumentano la raccolta differenziata di avere tempi più lunghi per presentare le dichiarazioni e ottenere i relativi benefici. Abbiamo ascoltato le richieste arrivate dalle imprese e abbiamo fatto in modo che ci sia più tempo per poter operare in questo senso. Questo consentirà di incentivare la raccolta differenziata anche per le utenze non domestiche, che potranno beneficiare della riduzione dimostrando di aver adempiuto, nei nuovi e più ampi termini previsti dal regolamento, a tutti gli obblighi richiesti”.
L’Amministrazione ha inoltre sottolineato come l’obiettivo del Comune sia quello di incentivare la raccolta differenziata da parte delle attività economiche: far decadere le imprese dal beneficio tributario per un ritardo nella presentazione della domanda avrebbe rappresentato, al contrario, un disincentivo a impegnarsi in questa direzione.
La seconda modifica interviene sul comma 11-quinquies dello stesso articolo, che disciplina la riduzione dell’80% della quota variabile della TARI riconosciuta alle attività commerciali e artigianali situate in zone rese difficilmente accessibili dalla presenza di cantieri per opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, compreso il cantiere della filovia. Il termine per presentare la richiesta, a pena di decadenza, slitta dal 31 luglio al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni per l’agevolazione, così da dare alle imprese beneficiarie più tempo per raccogliere la documentazione necessaria, compresa la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente.
Le modifiche, che non comportano alcun aumento di spesa né incidono sugli equilibri di bilancio, sono state approvate con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.



